Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_703/2025
Sentenza del 17 dicembre 2025
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Haag, Presidente,
Chaix, Merz,
Cancelliere M. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dagli avv.ti Patrick Blaser e Loris Bertoliatti,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano.
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna a scopo di confisca,
ricorso contro la sentenza emanata il 13 novembre 2025 dal Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali (RR.2025.113).
Fatti:
A.
A.a. Il 14 maggio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A.________ ed altri per titolo di appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, associazione per delinquere, frode fiscale, truffa aggravata in danno di enti pubblici e riciclaggio. Secondo le autorità estere, le persone indagate, attraverso alcuni consorzi, si sarebbero aggiudicate a prezzi estremamente concorrenziali, grazie anche al fatto che non avrebbero pagato tasse, appalti pubblici nel settore delle imprese di pulizia, commissionati da enti pubblici italiani. Tali consorzi avrebbero tuttavia subappaltato il lavoro a società di servizi che, ufficialmente, non risultavano essere collegate fra loro. Quest'ultime, intestate a prestanomi avvicinati da A.________, sarebbero state svuotate di tutti i guadagni attraverso appropriazioni indebite, finanziamenti o giri bancari. Con il complemento rogatoriale del 25 marzo 2014, l'autorità estera ha informato quella svizzera che, con provvedimento del 23 gennaio 2014, il Tribunale di Roma (Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione) ha disposto il sequestro a fine di confisca dei beni riconducibili a A.________, tra i quali figurava la relazione bancaria sss presso E.________ a V.________, intestata alla F.________ SA. Con decisione del 30 aprile 2014, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha quindi ordinato il blocco dei saldi attivi concernenti le relazioni bancarie ttt e uuu presso la G.________ a Y.________, entrambe intestate all'Amministrazione federale delle finanze a Berna - corrispondenti al vecchio conto sss presso E.________ (banca e società intestataria nel frattempo disciolte) - con rispettivi saldi di EUR 3'675'133.74 e USD 153.10 al 31 dicembre 2024. Successivamente, con complemento del 16 dicembre 2020, l'autorità rogante ha informato il MPC che, il 25 luglio 2016, il succitato tribunale italiano ha emanato un decreto (divenuto definitivo il 6 giugno 2020) nell'ambito della procedura di prevenzione patrimoniale rrr volto alla confisca, tra l'altro, di tali relazioni bancarie. La confisca è stata resa in applicazione del decreto legislativo italiano n. 159 del 6 settembre 2011 (di seguito: decreto legislativo n. 159/11). Le autorità italiane hanno quindi chiesto a quelle svizzere l'esecuzione di tale decisione.
A.b. Con sentenza del 13 dicembre 2021, richiamati gli art. 157 del Codice penale italiano (di seguito: CP/I) e 531 del Codice di procedura penale italiano (di seguito: CPP/I), il Tribunale ordinario di Roma, a conclusione del procedimento penale a carico di A.________, ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati ascrittigli in quanto estinti per intervenuta prescrizione. Gli altri coimputati, invece, sono stati assolti con riferimento all'art. 530 CPP/I "perché il fatto non sussiste".
B.
Con decisione del 18 giugno 2025, il MPC ha ordinato la consegna alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma dei valori patrimoniali depositati in Svizzera sulle relazioni bancarie succitate. Contro questo provvedimento, A.________ è insorto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) che, con giudizio del 13 novembre 2025, ne ha respinto il ricorso.
C.
Avverso tale sentenza, A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Concesso al gravame l'effetto sospensivo, egli chiede in via principale di annullare il giudizio dell'autorità inferiore, di dichiarare irricevibile - rispettivamente di respingere - la domanda di assistenza del 25 marzo 2014 (completata il 16 dicembre 2020), di annullare le decisioni del MPC del 18 giugno 2025 e del 28 aprile 2014, nonché di ordinare il dissequestro immediato delle relazioni bancarie, restituendogli i rispettivi averi. In subordine, postula il rinvio degli atti al MPC e, in ulteriore subordine, alla CRP per nuovo giudizio.
Non è stato ordinato uno scambio degli scritti, ma è stato richiamato l'incarto dell'autorità inferiore.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 II 68 consid. 1). Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese (art. 42 cpv. 1 LTF). Tuttavia, non si ravvisa in concreto un valido motivo per scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF).
1.2. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, la consegna di beni e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2).
1.3. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione sull'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento. Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.2 e 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).
2.
2.1. Il ricorrente sostiene, a torto come si vedrà, che il caso importante ai sensi dell'art. 84 LTF deriverebbe dall'asserita incompatibilità della misura di confisca italiana con la CEDU, integrando così un motivo di irricevibilità della domanda di assistenza ai sensi dell'art. 2 lett. a AIMP (RS 351.1). Egli rileva di non avere più alcun procedimento penale pendente a suo carico e che quello posto alla base della rogatoria del 14 maggio 2009 si è nel frattempo concluso il 13 dicembre 2021 con sentenza del Tribunale ordinario di Roma, il quale ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti per intervenuta prescrizione dei reati ascrittigli (cfr. art. 157 CP/I e 531 CPP/I). A tale riguardo, contesta la valutazione della CRP, secondo cui egli non sarebbe stato né assolto né prosciolto in quanto, a differenza dei coimputati, la sentenza non sarebbe stata resa in virtù dell'art. 530 CPP/I applicabile ai casi in cui "il fatto non sussiste". A suo dire, in uno Stato di diritto che ha ratificato la CEDU, una persona dev'essere considerata innocente finché non intervenga un giudizio di colpevolezza. Di riflesso, una sentenza che conclude un procedimento penale senza un tale giudizio, qualunque ne sia la ragione, equivarrebbe a un proscioglimento e non potrebbe essere utilizzata a suo sfavore nel procedimento di prevenzione patrimoniale. Egli lamenta inoltre l'assenza di motivazioni sulla composizione del presunto danno patrimoniale, la mancata indicazione del valore complessivo dei beni sequestrati, nonché l'assenza di causalità tra gli averi svizzeri e i fatti oggetto del procedimento penale richiamati dal giudice italiano della prevenzione.
Con argomentazioni prolisse e oltremodo ripetitive, l'insorgente rimette sostanzialmente in discussione la legislazione italiana sostenendo che, nella misura in cui il decreto legislativo n. 159/11 consentirebbe una misura di prevenzione patrimoniale anche quando il procedimento penale si è concluso senza un giudizio di colpevolezza, esso violerebbe la presunzione di innocenza garantita dall'art. 6 n. 2 CEDU (diritto ad un processo equo), nonché il principio nulla poena sine lege di cui all'art. 7 CEDU (nessuna pena senza legge). A sostegno di questa tesi, richiama in particolare la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) Isaia e altri c. Italia del 25 settembre 2025, nella quale l'Italia sarebbe stata condannata in relazione all'applicazione della medesima normativa in un caso analogo al suo. Afferma inoltre che il decreto legislativo n. 159/11 costituirebbe l'oggetto di numerosi ricorsi pendenti dinanzi alla CorteEDU (riuniti nel caso Cavallotti e altri c. Italia), tra cui quello da lui presentato il 5 dicembre 2019 contro il decreto di confisca italiano del 25 luglio 2016 - confermato dalla Corte di cassazione il 6 giugno 2019 - alla base del complemento rogatoriale del 16 dicembre 2020. In questo senso, ritiene che la causa sollevi una questione di principio sulla portata della presunzione d'innocenza quando una misura di prevenzione patrimoniale italiana si fonda su fatti già oggetto di un procedimento penale conclusosi senza condanna.
2.2. Anzitutto, si osserva che, contrariamente a quanto addotto nel gravame, la sentenza impugnata è sufficientemente motivata ai sensi de ll'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 150 III 1 consid. 4.5; 149 V 156 consid. 6.1).
2.3. La CRP ha eccezionalmente riconosciuto all'insorgente la qualità per ricorrere (art. 80h lett. b AIMP) in quanto unico detentore dei certificati azionari - anch'essi sotto sequestro - della società F.________ SA disciolta il 30 gennaio 2017, e quindi solo beneficiario dello scioglimento (cfr. DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 153 cosid. 2c). In questa sede, occorre tuttavia precisare ch'egli può ricorrere soltanto nei limiti in cui la società stessa avrebbe potuto farlo se non fosse stata disciolta (cfr. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6a ed. 2024, n. 649). Pertanto, il ricorrente non è di massima legittimato a censurare una violazione dell'art. 2 AIMP che, per invalsa giurisprudenza, non può essere invocata da una persona giuridica, trattandosi di una norma destinata in primo luogo a tutelare la persona fisica imputata all'estero (DTF 149 IV 376 consid. 3.5; 133 IV 40 consid. 7.2; 130 II 217 consid. 8.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 651). Le censure addotte nel gravame non comprovano comunque un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 LTF, sicché la questione relativa alla possibilità, nelle presenti circostanze, di invocare nel merito la disposizione succitata può essere lasciata aperta. La fattispecie non solleva neppure una questione di principio sul rispetto dell'ordine pubblico (cfr. art. 2 lett. b della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 [CEAG; RS 0.351.1]; DTF 149 IV 376 consid. 3.3-3.6).
2.4. Infatti, nell'odierna sentenza 1C_699/2025, alla quale si rinvia, concernente il parallelo gravame che l'insorgente ha interposto nell'ambito della medesima domanda di assistenza contestata, il Tribunale federale ha rilevato che la CorteEDU ha più volte riconosciuto la conformità alla CEDU delle misure italiane di prevenzione patrimoniale fondate sul decreto legislativo n. 159/11. Più recentemente, lo ha ribadito proprio nella sentenza Isaia richiamata nel gravame, nella quale ha ripercorso la propria giurisprudenza secondo cui un simile provvedimento costituisce, in linea di principio, una legittima misura di regolamentazione dell'uso dei beni patrimoniali da parte degli Stati contraenti. Ha inoltre ricordato che tale confisca può essere disposta nell'ambito di un procedimento autonomo, indipendentemente dall'esistenza di una condanna penale, generalmente qualificato di natura "civile" ai sensi dell'art. 6 CEDU, poiché finalizzato al recupero di beni acquisiti illecitamente (cfr. sentenza Isaia § 40). Riguardo all'interesse pubblico sotteso a tale misura, la CorteEDU ha poi sottolineato che la cosiddetta "confisca di prevenzione" ha una natura essenzialmente riparativa e non punitiva, essendo diretta a evitare che il delitto paghi, nonché ad impedire un ingiusto arricchimento, privando la persona interessata, e i terzi che non vantano un valido diritto sui beni da confiscare, dei profitti derivanti da attività delittuose (§ 66). Tale provvedimento persegue dunque un fine legittimo di interesse generale (§ 67). Con specifico riguardo alla confisca di prevenzione italiana, la Corte di Strasburgo ha poi evidenziato che la stessa non può, in linea di principio, essere considerata come una "pena" ai sensi dell'art. 7 CEDU, ciò in ragione di diversi limiti previsti dal diritto e dalla giurisprudenza italiani e, in particolare, del fatto che può applicarsi esclusivamente a beni che si presume provengano da attività illecite, in assenza di prove che ne dimostrano la legittima provenienza (§ 75).
2.4.1. Nella misura in cui l'insorgente fonda l'importanza della causa (art. 84 LTF) sull'assunto che la misura di prevenzione italiana violerebbe la presunzione d'innocenza e il principio
nulla poena sine lege - principi che la CEDU riserva alle misure di carattere penale interpretato secondo una nozione autonoma (cfr. DTF 151 IV 228 consid. 9.3.1; 145 IV 320 consid. 1.4.2; GONIN/BIGLER-DE MOOIJ, Commentaire CEDH, 2025, n. 3-6, 9-12 e 17 ad art. 6 CEDU, n. 5-7 e 54-56 ad art. 7 CEDU) - egli omette quindi di considerare la succitata giurisprudenza che giunge a conclusioni opposte (vedi anche le sentenze della CorteEDU Garofalo e altri c. Italia del 21 gennaio 2025 §93-148; De Tommaso c. Italia del 23 febbraio 2017 § 82-84 con rinvii; Arcuri e altri c. Italia del 5 luglio 2001, Recueil CourEDH 2001-VII; Riela c. Italia del 4 settembre 2001 § 2; Raimondo c. Italia del 22 febbraio 1994, serie A vol. 281 § 30; DTF 136 IV 4 consid. 4.3), in particolare che la confisca preventiva italiana è generalmente ammissibile anche in assenza di una condanna penale, purché fondata su sufficienti indizi dell'illiceità dei beni, aspetto che la CRP ha comunque esaminato adeguatamente.
2.4.2. Nel giudizio avversato, infatti, l'autorità inferiore ha rilevato che il decreto di confisca del 25 luglio 2016, impugnato fino all'ultimo grado di giudizio italiano, evidenzia con chiarezza la sussistenza di molteplici indizi idonei a ricondurre le infrazioni penali contestate al ricorrente alle ipotesi di applicabilità del decreto legislativo n. 159/11, accertando la sua pericolosità sociale in base al suo ruolo apicale in un'associazione criminale operante tra il 1996 e il 2010, nonché la manifesta sproporzione tra redditi dichiarati e il suo patrimonio, ciò sulla base di una vasta perizia composta da undici volumi. La CRP ha inoltre rilevato che il decreto italiano di confisca motiva compiutamente tale misura e menziona la relazione bancaria del ricorrente (già intestata alla F.________ SA) tra i beni da confiscare, senza far emergere problematicità sotto il profilo delle garanzie convenzionali (cfr. DTF 123 II 153 consid. 5d; ZIMMERMANN, op. cit., n. 254). A fronte di una decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente (art. 74a cpv. 3 AIMP), alle autorità svizzere incombe solo un controllo sommario limitato al rispetto delle garanzie procedurali fondamentali, essendo di massima escluso ogni riesame materiale dei fatti accertati dall'autorità giudiziaria estera; il Tribunale federale considera inoltre l'interesse della Svizzera a non costituire un rifugio per capitali in fuga o di provenienza criminale (cfr. art. 1a AIMP; sentenza 1C_624/2022 del 21 aprile 2023 consid. 5.3, non pubblicato in DTF 149 IV 376; DTF 145 IV 99 consid. 3.2, 131 II 169 consid. 6). Di riflesso, sotto il profilo del diritto convenzionale che l'Italia è presunta rispettare, le censure relative alla proporzionalità della confisca, alla provenienza degli averi e al nesso causale tra beni svizzeri e i reati esteri non richiedono ulteriori approfondimenti. Infine, l'insorgente non allega, né è ravvisabile, una violazione dei diritti procedurali in senso stretto. In Italia, egli ha infatti partecipato al procedimento di prevenzione a suo carico e, come rilevato dalla CRP, ha potuto far valere le proprie ragioni dinanzi a tutte le istanze giudiziarie interne, la cui indipendenza e imparzialità non è peraltro contestata.
Per il resto, il ricorrente non indica espressamente in che modo la disciolta società F.________ SA sarebbe intervenuta nel procedimento di prevenzione patrimoniale estero per tutelare i propri diritti, ciò che esclude d'acchito una violazione del diritto ad un equo processo, rispettivamente una flagrante denegata giustizia (cfr. DTF 149 IV 376 consid. 3.4-3.6).
2.4.3. Nella fattispecie, è comunque decisivo il fatto che le critiche relative alla pretesa violazione del diritto convenzionale nella procedura estera, per quanto direttamente censurabili, sono già state demandate alla CorteEDU con il ricorso individuale da lui presentato il 5 dicembre 2019. Un intervento del Tribunale federale, oltre a non essere giustificato ai sensi dell'art. 84 LTF, rischierebbe pertanto di creare dei giudizi contraddittori. Per le autorità svizzere, alle quali incombe l'obbligo di celerità sancito dall'art. 17a cpv. 1 AIMP e dall'art. V dell'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (Accordo italo-svizzero; RS 0.351.945.41), non vi è motivo di dubitare che, qualora la Corte di Strasburgo dovesse accertare una violazione della CEDU in relazione al contestato decreto di confisca pronunciato nei confronti del ricorrente, l'Italia adotterà le misure necessarie per dare esecuzione alla relativa sentenza, conformemente ai suoi obblighi internazionali (cfr. DTF 149 IV 376 consid. 3.4; ZIMMERMANN, op. cit., n. 254).
2.5. La causa non costituisce quindi un caso particolarmente importante (art. 84 LTF), in quanto non solleva una questione giuridica di principio. Ciò posto, non occorre entrare nel dettaglio delle ulteriori censure di merito riferite all'asserito accertamento manifestamente inesatto dei fatti nonché alla violazione degli art. 5, 63-64 e 74a AIMP.
3.
Non essendo in presenza di un caso particolarmente importante, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Questa sentenza rende priva d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo, dato per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese processuali di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al rappresentante del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, al Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, e all'Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria.
Losanna, 17 dicembre 2025
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Haag
Il Cancelliere: M. Piatti