Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_81/2025
Sentenza del 15 aprile 2025
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Viscione, Presidente,
Heine, Métral,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Letizia Pizzagalli,
ricorrente,
contro
AXA Assicurazioni SA,
General Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur,
patrocinata dall'avv. Mattia Bordignon,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (nozione d'infortunio),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 30 dicembre 2024 (35.2024.69).
Fatti:
A.
In data 4 dicembre 2023, la ditta B.________ SA di U.________ ha notificato ad AXA Assicurazioni SA (di seguito: AXA) un infortunio avvenuto il 4 novembre 2023 al proprio dipendente A.________, con la seguente descrizione: "Stavo camminando nel bosco con il cane, mi sono inchinato per raccogliere gli escrementi con la mano sinistra e ho avvertito una puntura alla mano destra. Nei giorni successivi, la mano si è gonfiata ed era molto dolorante. Sono andato la prima volta al pronto soccorso il 07.11 dove mi hanno spurgato il dito. Nei giorni successivi il dolore aumentava sempre di più, ed anche il gonfiore e sono ritornato al pronto soccorso il giorno 13.11 dove hanno deciso di ricoverarmi in quanto rischiavo di perdere il dito poiché c'era il rischio di doverlo amputare". Dal rapporto del 7 novembre 2023 del Servizio di Pronto Soccorso dell'Ospedale regionale di V.________ è risultata la diagnosi di paronichia dito IIl della mano destra. In data 15 novembre 2023, l'assicurato è stato sottoposto a un intervento di revisione chirurgica, debridement e lavaggi al dito III della mano destra, in presenza di un flemmone su ferita da morso di ragno. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 15 aprile 2024, confermata su opposizione il 27 giugno 2024, AXA ha negato il proprio obbligo a prestazioni sostenendo, da un lato, che i disturbi alla mano destra non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall'altro, che essi non costituivano nemmeno una lesione parificata ai postumi di un infortunio.
B.
Con sentenza del 30 dicembre 2024, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso congiunto dell'assicurato e del suo datore di lavoro contro la decisione su opposizione impugnata.
C.
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro tale sentenza, chiedendone la riforma affinché AXA sia condannata a riconoscergli le prestazioni assicurative a titolo di infortunio.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) resa in una materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle debite forme (art. 42 LTF), il ricorso è ammissibile.
2.
2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, salvo che la violazione giuridica sia manifesta, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate, mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) debitamente presentate in sede federale (DTF 143 V 208 consid. 2; 141 V 234 consid. 1). Inoltre, la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre i punti di vista già difesi nella procedura cantonale, bensì deve sviluppare la propria critica partendo dai considerandi dell'autorità precedente (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2).
2.2. Se il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nella fattispecie - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale non è allora vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).
3.
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza della Corte cantonale sia lesiva del diritto federale per aver negato l'esistenza di un infortunio ai sensi di legge.
4.
Il Tribunale cantonale ha già esposto le disposizioni legali pertinenti alla risoluzione del litigio (art. 6 LAINF; art. 4 LPGA [RS 830.1]), soffermandosi sugli elementi costitutivi della nozione d'infortunio e ricordando i principi relativi all'onere probatorio in merito alla loro esistenza (DTF 116 V 136 consid. 4b). Esso ha anche opportunatamente menzionato il principio della probabilità preponderante applicabile nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. DTF 146 V 51 consid. 5.1; 138 V 218 consid. 6). A tale corretta esposizione può dunque essere fatto riferimento.
Giova nondimeno sottolineare che un danno alla salute causato da un'infezione costituisce di principio una malattia. Tuttavia, un'infezione può avere un carattere infortunistico allorquando i germi patogeni sono penetrati nell'organismo attraverso una ferita o una piaga di origine infortunistica. In quel caso, è necessario che l'esistenza di una ferita di origine infortunistica sia stata ben accertata e che l'entrata dei germi o dei batteri attraverso un'altra via possa essere ritenuta improbabile. Non basta che l'agente patogeno abbia potuto penetrare nel corpo umano attraverso delle piccole abrasioni, graffi o escoriazioni banali e prive di significato come ne accadono quotidianamente. La penetrazione nell'organismo deve essersi prodotta attraverso una lesione determinata o perlomeno in circostanze tali da rappresentare un fatto tipicamente "infortunistico" e riconoscibile come tale (DTF 150 V 229 consid. 4.1.2; 122 V 230 consid. 3).
5.
5.1. Il Tribunale cantonale ha evidenziato che nei referti delle prime due consultazioni presso il pronto soccorso dell'Ospedale regionale di V.________ (quelle del 7 e del 13 novembre 2023) non figurava alcun accenno al fatto che il dito III della mano destra sarebbe stato morso da un insetto. Questa circostanza era emersa, per la prima volta, dal rapporto relativo alla visita del 14 novembre 2023. Il ricorrente non poteva essere seguito allorquando sosteneva che, già in occasione del primo consulto, egli avrebbe riferito di essere stato morso da un insetto, ciò che il medico avrebbe omesso di riportare nel suo rapporto. A mente dei primi giudici era chiaro che, nella fase della raccolta dell'anamnesi, il medico del pronto soccorso avesse chiesto al ricorrente se ricordasse un avvenimento esterno da porre in relazione alla problematica del dito medio. Non vi era dubbio che, qualora il ricorrente gli avesse effettivamente riferito di essere stato morso da un insetto, tale circostanza sarebbe figurata nel rapporto della consultazione, considerate le sue implicazioni nella definizione dell'ulteriore procedere diagnostico e terapeutico. D'altra parte, era piuttosto inverosimile che ben due medici (il 7 novembre 2023 il ricorrente era stato visto dal Dr. med. C.________, il 13 novembre 2023 dalla Dr. med. D.________), l'uno indipendentemente dall'altro, avessero commesso l'errore di non riportare quanto il paziente avrebbe loro riferito. Infine, a margine della visita del 7 novembre 2023, il Dr. med. C.________ aveva riscontrato (e diagnosticato) la presenza di una paronichia della grandezza di un pinolo interessante la falange distale periungueale del dito III, reperto di per sé compatibile con l'indicazione anamnestica fornita in quella stessa occasione riguardante l'esecuzione di una manicure la settimana precedente. Egli non aveva messo a referto alcun segno oggettivo attribuibile (a suo avviso) a un morso d'insetto.
5.2. Ciò valeva anche per i successivi referti, in cui i rispettivi estensori non avevano mai preteso che i reperti oggettivati (neanche quelli raffigurati nelle fotografie prodotte dal ricorrente) fossero, per loro natura e caratteristiche, imputabili al morso di un insetto. In questo senso, l'indicazione contenuta nel rapporto operatorio del Dr. med. E.________ del 15 novembre 2023, in quello d'uscita del Servizio di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale regionale di V.________ datato 28 novembre 2023 e nel referto del neurologo Dr. med. F.________ del 19 aprile 2024, secondo cui il danno alla salute in discussione si era manifestato dopo che l'insorgente era stato morso da un insetto, aveva valore semplicemente anamnestico, derivante da quanto il ricorrente aveva dichiarato a margine del consulto del 14 novembre 2023, cosi come era stato pertinentemente sottolineato dall'amministrazione. Anche il tenore del certificato del 4 ottobre 2024 del Dr. med. G.________ non soccorreva il ricorrente. Da un lato, egli aveva riportato il dato anamnestico riferitogli dal ricorrente (soltanto) nell'aprile 2024. Dall'altro, il curante specialista aveva semplicemente sostenuto che le immagini sottopostegli dal ricorrente erano evocatrici di un'infezione batterica, e su questo aspetto tutti concordavano, senza tuttavia pretendere che esse avrebbero dimostrato che all'origine dell'infezione vi fosse il morso di un insetto. Era dunque evidente che i batteri sarebbero potuti penetrare nel corpo anche attraverso una piccola lesione cutanea causata dalla manicure praticata del ricorrente. Il Tribunale cantonale ha dunque ritenuto plausibile l'apprezzamento del 29 gennaio 2024 del Dr. med. H.________, per il quale "in considerazione della documentazione medica, della localizzazione anatomica [del punto] d'entrata dell'infezione e del decorso clinico, si tratta di una paronichia del dito III avvenuta senza ferita traumatica con in seguito estensione dell'infezione e formazione di flemmone in un paziente diabetico. Una puntura o morso di insetto all'origine dell'infezione del dito III quindi è piuttosto improbabile"). Non era dunque dimostrato, perlomeno non con il grado di verosimiglianza richiesto, che il 4 novembre 2023 il ricorrente fosse stato morso da un insetto, specificatamente da un ragno, al dito medio della mano destra.
5.3. Infine, contrariamente a quanto fatto valere nel ricorso, il carattere infortunistico andava negato anche qualora si volesse ritenere accertato che all'origine dell'infezione del dito III della mano destra vi fosse la manicure praticata dal ricorrente. In effetti, per costante giurisprudenza federale, affinché potesse essere ammessa l'origine traumatica di un'infezione, era necessario che la penetrazione dell'agente patogeno fosse avvenuta attraverso una vera e propria ferita, oppure in circostanze che costituissero un evento tipicamente infortunistico e riconoscibile come tale, ciò che non era evidentemente il caso trattandosi di insignificanti lesioni cutanee insorte nel contesto di una manicure praticata autonomamente.
6.
Il ricorrente lamenta sia un errato accertamento dei fatti, sia una violazione dell'art. 4 LPGA.
6.1. Già in occasione del consulto al pronto soccorso del 7 novembre 2023, il ricorrente avrebbe riferito sia di essersi fatto da sé una manicure all'incirca una settimana prima, sia che durante una passeggiata con il proprio cane in data 4 novembre 2023 avrebbe avvertito una puntura alla mano destra. Non si tratterebbe soltanto di un dato anamnestico, poiché il Dr. med. E.________ lo avrebbe diagnosticato in esito al rapporto operatorio del 15 novembre 2023. Sarebbe spettato al medico di pronto soccorso recepire quanto esposto dal ricorrente e trasferirlo sul suo rapporto. Inoltre, nel referto del 7 novembre 2023 verrebbe indicato che "la tumefazione periungueale sul dito 3 della mano destra compariva 2 giorni prima con successivo sviluppo di pus e dolore dal giorno del rapporto", a comprova della morsicatura da ragno come indicato dal Dr. med. E.________. Così anche secondo le foto del dito del ricorrente sottoposte a quest'ultimo medico, il quale avrebbe inoltre sottolineato l'imperizia o quanto meno la superficialità del personale medico nell'essersi attardato a contattare il reparto specialistico. Non si potrebbe quindi escludere con certezza un errore nel contesto delle prime visite in pronto soccorso. Il ricorrente eccepisce infine una generale carenza di motivazione contraria all'art. 29 cpv. 2 Cost., sia in merito alle ragioni per cui la Corte cantonale ha avvalorato la valutazione del Dr. med. H.________ (che neppure avrebbe visitato il ricorrente), in pieno contrasto con quanto indicato dal Dr. med. E.________, sia circa il carattere infortunistico di una ferita in caso di manicure auto eseguita.
6.2. La sentenza cantonale merita di essere tutelata.
6.2.1. Ai giudici ticinesi non può in effetti essere rimproverato di aver ritenuto, secondo il grado della verosimiglianza preponderante applicabile nel diritto delle assicurazioni sociali, che il morso di un insetto o di un ragno fosse emerso soltanto in occasione della terza consultazione del ricorrente in pronto soccorso e non già in quelle precedenti. Risulta infatti improbabile che, qualora effettivamente menzionata, la circostanza di cui si prevale il ricorrente non sarebbe stata riportata nei rispettivi rapporti d'uscita dal pronto soccorso, tenendo conto in particolar modo delle conseguenze che ciò avrebbe comportato per gli ulteriori accertamenti e terapie da intraprendere. Ciò a maggior ragione considerando che, come rettamente rilevato dal Tribunale cantonale, i due medici - l'uno indipendentemente dall'altro - che hanno visitato il ricorrente e redatto i rispettivi rapporti d'uscita non hanno menzionato il morso di un insetto o di un ragno. A questo proposito, l'esistenza di errori o di mancate trascrizioni, in assenza di elementi in questo senso, risulta soltanto pretesa nel ricorso. Del resto, benché l'onere probatorio gli incomba, il ricorrente non pretende di aver prontamente reagito al contenuto dei rapporti di uscita in questione non appena messi a sua disposizione, né di essere stato impossibilitato a farlo. Infatti, egli fonda sostanzialmente la propria impugnativa sul rapporto operatorio del Dr. med. E.________ del 15 novembre 2023. Certo, quest'ultimo menziona nella propria diagnosi "Flemmone III dito mano des su ferita da mordo [recte: morso] di ragno", aggiungendo nelle indicazioni "Paz. cardiopatico e diabetico insulinodipendente che il 4.11.23 riportava ferita da morso di ragno alla F2 D3 mano dx", pur descrivendo nell'anamnesi della lettera d'uscita del 16 novembre 2023 che il ricorrente "Riferisce sospetta puntura non meglio specificata al dito in data 4.11.2023". A prescindere dal momento esatto in cui sarebbe avvenuto il preteso morso (ad ogni modo, quantomeno incerto: il rapporto del 7 novembre 2023 lo fisserebbe a due giorni prima della consultazione, ovvero il 5 novembre 2023), tali risultanze - a sé stanti - non sono sufficienti per distanziarsi dal contesto appena riassunto, né dall'assenza di documentazione agli atti che comprovi direttamente l'esistenza di un morso di un insetto o di un ragno come opportunatamente rilevato dal Dr. med. H.________. In effetti, nei restanti referti medici questo elemento emerge soltanto dalla dichiarazioni del ricorrente, o deriva dal rapporto d'uscita del 14 novembre 2023 relativo alla terza visita in pronto soccorso.
6.2.2. Infine, la carenza di motivazione lamentata dal ricorrente poggia su una censura che non soddisfa le esigenze minime di motivazione ai sensi degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (cf. DTF 138 V 67 consid. 2.2; 135 V 309 consid. 10) ed è pertanto inammissibile. Ad ogni modo, le considerazioni della Corte cantonale resisterebbero alla critica, come visto, sia in merito alla valutazione dei rapporti medici, sia a riguardo del carattere infortunistico di una lesione susseguente a manicure (cfr. per quest'ultimo aspetto il consid. 5.3
supra).
7.
Ne discende che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 15 aprile 2025
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi