Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_706/2024
Sentenza del 27 agosto 2025
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Moser-Szeless, Presidente,
Parrino, Bollinger,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.A.________ e B.A.________,
patrocinati dall'avv. Ergin Cimen,
ricorrenti,
contro
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona,
opponente,
Steuerverwaltung des Kantons Schwyz, Bahnhofstrasse 15, 6430 Schwyz.
Oggetto
Imposta cantonale e comunale del Cantone Ticino e imposta federale diretta, periodo fiscale 2014,
doppia imposizione intercantonale,
ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino dell'11 novembre 2024 (80.2022.7 - 80.2022.8).
Fatti:
A.
A.a. Il 31 ottobre 2014, i coniugi A.A.________ e B.A.________ hanno comunicato alle autorità fiscali del Cantone Ticino di essersi trasferiti dal Comune di C.________ (TI) al Comune di D.________ (SZ).
A.b. Nel maggio successivo, hanno inoltrato alle autorità ticinesi la dichiarazione fiscale 2014, indicando di essere imponibili nel Cantone Ticino solo per appartenenza economica. Alla dichiarazione fiscale ticinese hanno allegato quella presentata a D.________ (SZ), dove avevano notificato un reddito di fr. 1'163'235.- e una sostanza di fr. 3'572'690.- e dove ritenevano di essere illimitatamente imponibili.
B.
B.a. Il 27 aprile 2017, l'Ufficio di tassazione di C.________ (TI) ha emanato una decisione per l'imposta cantonale 2014, stabilendo il reddito imponibile di A.A.________ e B.A.________ in fr. 51'300.- (fr. 1'310'800.- determinanti per l'aliquota) e la loro sostanza imponibile in fr. 1'075'000.- (fr. 13'317'000.- determinanti per l'aliquota). La tassazione è stata impugnata mediante reclamo del 30 aprile 2017.
B.b. Pendente il reclamo, il 14 agosto 2018 l'ufficio di tassazione di C.________ (TI) ha emanato una decisione di assoggettamento illimitato alle imposte cantonale e federale diretta con effetto dal 1° gennaio 2014, indicando con ciò di non riconoscere la partenza per il Cantone Svitto, annunciata il 31 ottobre di quell'anno.
Con scritto del 15 ottobre 2019 ai contribuenti, l'autorità fiscale ticinese ha preso atto del fatto che la decisione di assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino non era stata impugnata.
B.c. Il 16 novembre 2019, l'autorità fiscale svittese ha trasmesso a B.A.________ le decisioni di tassazione 2014-2019. Con tali atti riteneva che, nonostante la presentazione delle dichiarazioni d'imposta, nel Cantone Svitto non vi erano fattori imponibili.
B.d. Con decisioni di tassazione su reclamo del 15 dicembre 2021, relative sia all'imposta cantonale che all'imposta federale diretta e che tenevano conto dell'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino, l'Ufficio di tassazione di C.________ (TI) ha accertato un reddito imponibile di fr. 867'200.- e una sostanza imponibile di fr. 16'800'000.- per l'imposta cantonale rispettivamente un reddito imponibile di fr. 871'600.- per l'imposta federale diretta. In tale contesto, esso ha ribadito di considerare che la partenza di A.A.________ e B.A.________ dal Cantone Ticino verso il Cantone Svitto non era mai avvenuta.
B.e. Su ricorso dei contribuenti del 12 gennaio 2022, con sentenza dell'11 novembre 2024 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame per l'imposta cantonale, dichiarandolo inammissibile per l'imposta federale diretta.
Dopo avere constatato che, con decisione di tassazione del 27 aprile 2017, l'autorità fiscale si era riferita solo all'imposta cantonale (precedente consid. B.a), riguardo all'imposta federale diretta ha infatti rilevato che la decisione su reclamo fosse da considerare come una prima decisione di tassazione e che il ricorso andasse trasmesso all'autorità fiscale, per trattarlo come un reclamo. In materia di imposta cantonale ha invece indicato che la procedura seguita era corretta e che per il periodo fiscale 2014 i contribuenti erano illimitatamente imponibili nel Cantone Ticino.
C.
C.a. Con ricorso in materia di diritto pubblico del 12 dicembre 2024 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato la sentenza cantonale davanti al Tribunale federale chiedendone la riforma sia in materia di imposta federale diretta che di imposte cantonali.
C.b. La Camera di diritto tributario e l'autorità fiscale ticinese hanno domandato che il gravame sia respinto. L'autorità fiscale svittese ha rinunciato ad esprimersi, indicando solo che il 27 gennaio 2024 ha cautelativamente emesso delle decisioni di tassazione per i periodi fiscali 2014-2021 e che contro la decisione relativa al periodo fiscale 2014 è stato interposto reclamo. L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha chiesto che, per quanto riguarda l'imposta cantonale, il ricorso sia respinto e che, per quanto riguarda l'imposta federale diretta, esso sia dichiarato inammissibile, per assenza di una decisione finale. Ha inoltre indicato che, a sua conoscenza, il rinvio pronunciato dalla Corte cantonale in materia di imposta federale diretta aveva anche già portato alla pronuncia di nuove decisioni, sia dell'autorità fiscale che della Camera di diritto tributario. In replica, i ricorrenti hanno confermato le proprie conclusioni.
C.c. Quanto indicato sul piano procedurale dall'Amministrazione federale delle contribuzioni ha nel frattempo trovato riscontro perché, il 13 marzo 2025, il Tribunale federale ha ricevuto un nuovo ricorso di A.A.________ e B.A.________, indirizzato contro la sentenza emessa dalla Camera di diritto tributario il 12 febbraio precedente in materia di imposta federale diretta 2014 (cfr. incarto 9C_154/2025).
In effetti, il 27 novembre 2024 l'autorità fiscale ticinese ha emanato la decisione su reclamo relativa all'imposta federale diretta ancora mancante, la quale è stata poi confermata anche dalla Corte cantonale, nonostante il Tribunale federale non si fosse ancora pronunciato sull'impugnativa del 12 dicembre 2024, oggetto della presente procedura e che è indirizzata tra l'altro contro la decisione di rinvio emessa l'11 novembre 2024 (precedente consid. B.e).
Con il citato ricorso del 13 marzo 2025, A.A.________ e B.A.________ hanno anche chiesto che il gravame venga trattato insieme a quello presentato il 12 dicembre 2024 e oggetto di questa procedura.
Diritto:
1.
La richiesta di congiungere il presente incarto (9C_706/2024) con l'incarto 9C_154/2025 dev'essere respinta.
In effetti, le sentenze impugnate davanti al Tribunale federale sono differenti e, nonostante le apparenze, nemmeno il complesso di fatti sul quale si esprimono è il medesimo, perché questi giudizi sono stati emanati a mesi di distanza uno dall'altro e in situazioni procedurali diverse (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 cpv. 2 PC [RS 273]; DTF 142 II 293 consid. 1.2; sentenza 8C_430/2020 del 15 dicembre 2020 consid. 1.1). Il presente giudizio si pronuncerà quindi solo sul ricorso del 12 dicembre 2024, mentre il ricorso del 13 marzo 2025 verrà trattato successivamente (9C_154/2025).
2.
2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile contro decisioni che mettono fine all'intero procedimento (art. 90 LTF, decisioni finali), oppure - a determinate condizioni - a una parte di esso (art. 91 LTF, decisioni parziali), rispettivamente contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). Contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente è possibile se possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF; DTF 144 III 475 consid. 1.2).
Le decisioni di rinvio sono di regola delle decisioni incidentali, perché non terminano la procedura. La situazione è diversa quando l'autorità alla quale è rinviata la causa non ha più nessuno spazio di manovra e il rinvio serve esclusivamente a mettere in atto (attraverso un mero ricalcolo) quanto deciso in maniera vincolante dall'istanza di ricorso. In questo caso, la decisione di rinvio va assimilata a una decisione finale (DTF 150 II 346 consid. 1.3.4). Quando la decisione impugnata si esprime in modo definitivo - in relazione a un periodo fiscale - soltanto riguardo a singoli aspetti, mentre per altri pronuncia un rinvio, essa ha di principio un carattere incidentale. Quando concerne più periodi fiscali e su taluni si esprime in maniera definitiva su tutti gli aspetti litigiosi, mentre per altri dispone un rinvio, in merito ai periodi fiscali decisi la pronuncia ha carattere di decisione parziale finale (sentenza 9C_36/2023 del 24 ottobre 2023 consid. 1.1).
2.2. Ora, benché redatto quale atto unico, il giudizio impugnato contiene formalmente due decisioni separate. La prima riguarda l'imposta federale diretta (dispositivo, p.to 1.1), mentre la seconda riguarda le imposte cantonali (dispositivo, p.to 1.2; DTF 135 II 260 consid. 1.3.1; sentenza 2C_1047/2016 del 31 luglio 2017 consid. 1.2).
2.2.1. In relazione all'imposta federale diretta, la decisione dell'istanza inferiore è di rinvio ed è impugnabile alle condizioni previste dall'art. 93 LTF. Su di esse, i ricorrenti però non si esprimono e la loro esistenza non è neppure evidente. In effetti, un rinvio senza istruzioni per prendere una decisione mancante non appare d'acchito rientrare in nessuno dei casi indicati nel precedente considerando 2.1, di modo che il gravame è inammissibile, senza che sia necessario chiedersi quali conseguenze possano avere le decisioni prese dalle istanze inferiori pendente causa (precedente consid. C.c; art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 346 consid. 1.3.3; 150 III 248 consid. 1.2).
D'altra parte, oltre che come ricorso ordinario, il gravame sull'imposta federale diretta risulta inammissibile anche come ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 93 in relazione con l'art. 117 LTF).
2.2.2. In relazione alle imposte cantonali, la decisione dell'istanza inferiore è invece finale (art. 90 LTF), l'impugnativa è tempestiva (art. 100 cpv. 1 LTF) e l'interesse a ricorrere è dato (art. 89 cpv. 1 LTF). In tale ambito, essa è pertanto ammissibile e va esaminata come ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).
Nella misura in cui le critiche presentate nella stessa non sono rivolte contro la sentenza cantonale, bensì direttamente contro la decisione dell'autorità fiscale, non vanno però approfondite (sentenza 9C_224/2023 del 4 marzo 2024 consid. 1.2).
3.
3.1. Di principio, il Tribunale federale verifica liberamente l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 144 II 313 consid. 5.1 e 5.3). Salvo in caso di violazioni manifeste, si confronta però solo con gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 I 274 consid. 1.6). La denuncia della lesione di diritti fondamentali, va esposta con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).
3.2. Sul piano dei fatti, il Tribunale federale si fonda sugli accertamenti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificarli o completarli d'ufficio se sono manifestamente inesatti, cioè arbitrari, o risultano da una lesione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2). Nuovi fatti e prove sono ammessi alle condizioni previste dall'art. 99 LTF. Ciò vale anche per i ricorsi in materia di doppia imposizione intercantonale. Un esame libero si impone solo quando gli ulteriori Cantoni implicati contestano l'accertamento dei fatti in relazione a loro decisioni di tassazione cresciute in giudicato, adducendo prove sulle quali chi ricorre non ha ancora potuto esprimersi, o facendo valere fatti relativi ad aspetti che il contribuente non può sollevare (sentenza 9C_639/2022 del 22 novembre 2023 consid. 2.2).
3.3. L'autorità fiscale del Canton Svitto non ha formulato osservazioni, di modo che i presupposti per un esame libero dei fatti non sono dati. Siccome gli insorgenti non hanno dimostrato il rispetto delle condizioni per produrre nuova documentazione (art. 99 LTF), i documenti acclusi al ricorso e relativi al merito che non si trovino già agli atti non vanno considerati. Lo stesso vale per il reclamo del 20 febbraio 2025, prodotto dall'autorità fiscale del Cantone Svitto con lettera dell'11 marzo 2025. In questo caso, l'inammissibilità del documento è dovuta al fatto che esso risale a una data successiva al giudizio impugnato (fatto nuovo in senso proprio; DTF 139 II 120 consid. 3.2.1).
4.
È in discussione la percezione delle imposte cantonali 2014 e, in questo contesto, l'assoggettamento illimitato dei ricorrenti nel Cantone Ticino nel periodo fiscale 2014, che la Corte cantonale ha confermato dopo avere respinto tutte le critiche che essi avevano sollevato sul piano procedurale (giudizio impugnato, consid. 6 segg.).
4.1. Una persona fisica ha il domicilio fiscale in un Cantone quando vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (per quanto riguarda il Cantone Ticino, cfr. l'art. 2 cpv. 2 della legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994 [LT/TI; RL/TI 640.100]; art. 3 cpv. 2 LAID [RS 642.14]). Il domicilio fiscale è caratterizzato da un elemento obiettivo, costituito dall'effettiva residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall'intenzione di rimanervi (sentenza 9C_447/2024 del 15 gennaio 2025 consid. 2.1). Per giurisprudenza, lo stesso principio vale in ambito intercantonale. Anche in questo contesto, il domicilio fiscale principale di una persona fisica si trova dove, di fatto, si situa il centro dei suoi interessi. Determinante è la situazione all'ultimo giorno del periodo fiscale (31 dicembre dell'anno in discussione; art. 54 cpv. 1 LT/TI; art. 4b cpv. 1 in relazione con l'art. 15 cpv. 1 LAID; DTF 148 II 285 consid. 3.2.2; sentenza 2C_73/2018 del 3 giugno 2019 consid. 3.1). Di norma, la determinazione del domicilio fiscale principale non si fonda su prove certe, ma è il risultato dell'apprezzamento di una serie di indizi relativi alla professione del contribuente, alla sua situazione familiare, ecc. (sentenza 9C_447/2024, citata, consid. 2.1). Questo luogo non si stabilisce nemmeno in funzione delle dichiarazioni del contribuente o dei suoi desideri e, in tal misura, il domicilio fiscale non può essere scelto (DTF 150 II 244 consid. 5.2; 138 II 300 consid. 3.2).
4.2. Per contribuenti sposati e conviventi, i legami costituiti dai rapporti personali e familiari vengono considerati più forti di quelli intessuti dove viene esercitata la professione; per questa ragione, gli stessi sono imposti nel luogo in cui risiede la famiglia anche nel caso vi si rechino solo nei fine settimana rispettivamente nel tempo libero (DTF 132 I 29 consid. 4.2; sentenza 9C_636/2022 del 24 ottobre 2023 consid. 3.2). La situazione è diversa se il contribuente occupa una posizione dirigenziale in una società economicamente importante e con numerosi collaboratori. Se egli fa ritorno dalla famiglia nei fine settimana e durante il tempo libero, il Tribunale federale ritiene infatti che il suo domicilio fiscale principale si trovi al luogo di lavoro e che nel luogo di residenza della famiglia vi sia solo un domicilio secondario (DTF 132 I 29 consid. 4.3; sentenze 9C_322/2024 del 4 novembre 2024 consid. 3.2; 2C_301/2017 del 13 novembre 2017 consid. 4.2).
4.3. Nel diritto fiscale, la ripartizione (oggettiva) dell'onere della prova segue le regole previste dall'art. 8 CC. La questione della ripartizione oggettiva dell'onere della prova si pone però solo se, nonostante gli accertamenti svolti dall'autorità fiscale, conformemente agli obblighi che le incombono in tale ambito, i fatti rilevanti continuano a restare non provati (DTF 148 II 285 consid. 3.1.3; sentenza 9C_504/2024 del 19 marzo 2025 consid. 4.4). Quando un Cantone sostiene che il centro degli interessi di un contribuente si trova sul suo territorio e che ciò ne determina l'assoggettamento (illimitato) per appartenenza personale, questo Cantone adempie all'onere della prova se i fatti accertati permettono di giungere a tale conclusione con una verosimiglianza preponderante. Se non è il caso, il Cantone deve sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (DTF 150 II 321 consid. 3; sentenze 9C_434/2024 del 10 febbraio 2025 consid. 6.2; 9C_504/2024, citata, consid. 4.4, anche se in relazione al caso di una società).
5.
5.1. Sul piano procedurale, dopo avere preso atto del fatto che i contribuenti sostenevano di non avere ricevuto la decisione di assoggettamento del 14 agosto 2018 (precedente consid. B.b), la Corte cantonale ha osservato che la questione della notifica non andava approfondita perché, nella fattispecie, l'emanazione di una decisione di assoggettamento non sarebbe stata comunque necessaria, né i contribuenti avevano diritto ad esigerla, e non era quindi di rilievo se la stessa non fosse stata eventualmente ricevuta (giudizio impugnato, consid. 6).
Sempre sul piano procedurale, la Corte cantonale ha tutelato l'agire dell'autorità fiscale anche nella misura in cui quest'ultima ha comunicato che i contribuenti continuavano ad essere imponibili nel Cantone Ticino per appartenenza personale solo con la decisione su reclamo, dopo averli tassati per appartenenza economica (precedente consid. B.d; giudizio impugnato, consid. 7).
5.2. Ora, i ricorrenti ritengono che l'argomentazione con la quale è stata respinta la loro obiezione in merito al mancato ricevimento della decisione di assoggettamento del 14 agosto 2018 contrasti con l'art. 29 cpv. 2 Cost. e con l'art. 127 cpv. 3 Cost.
A loro avviso, sembrerebbe in effetti che questa argomentazione "serva a sanare la grave violazione del diritto di essere sentito" perché "da un lato, sembra (...) che la CdT intenda negare loro il diritto di chiedere la verifica su un eventuale assoggettamento illimitato in Ticino, ma dall'altro, ha permesso proprio all'UT di entrare nel merito di tale aspetto". Proseguono quindi indicando che "indipendentemente dal fatto a sapere se vi sia stata la possibilità di pretendere una decisione preliminare in materia di assoggettamento all'imposta (...) la mancata e corretta notifica della decisione di cui al doc. F ha comportato una violazione del diritto di essere sentiti".
5.3. Queste considerazioni, in parte solo abbozzate e quindi contrarie all'art. 106 cpv. 2 LTF, non possono essere condivise e il contrasto con l'art. 29 cpv. 2 e l'art. 127 cpv. 3 Cost. dev'essere negato.
5.3.1. Da una lettura del considerando 6 della sentenza impugnata non risulta che la Corte cantonale abbia ritenuto sanata una violazione del diritto di essere sentiti che aveva constatato in precedenza.
Dopo avere esposto la giurisprudenza relativa ai casi in cui l'emanazione di una decisione di assoggettamento non è necessaria, è giunta piuttosto alla conclusione che l'obbligo di emanare una decisione di assoggettamento non sussisteva nemmeno nella fattispecie, di modo che anche un eventuale problema nella notifica della decisione di assoggettamento del 14 agosto 2018, non aveva impatto sulla causa. Gli insorgenti affermano che, anche in assenza di un obbligo di emanare una decisione di assoggettamento, la lesione del diritto di essere sentiti andrebbe ammessa, ma ciò non basta (art. 106 cpv. 2 LTF).
5.3.2. D'altra parte, le critiche dei ricorrenti non possono essere seguite nemmeno nella misura in cui mirano a denunciare una contraddizione tra l'indicazione che una decisione di assoggettamento non era necessaria e il riconoscimento nei confronti dell'autorità fiscale del diritto di "entrare nel merito" dell'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino.
In effetti, la conclusione secondo cui, in determinati casi, l'art. 127 cpv. 3 Cost. non impone di emanare una decisione di assoggettamento, non implica che l'autorità fiscale non possa più trattare la questione dell'assoggettamento illimitato, come paiono sostenere gli insorgenti, ma permette di farlo direttamente nell'ambito della procedura ordinaria di tassazione, come fatto anche nella fattispecie, dopo avere informato i contribuenti di tale intenzione (giudizio impugnato, consid. 7.4; sentenze 9C_607/2022 del 1° aprile 2025 consid. 2.1, destinata a pubblicazione; 9C_447/2024, citata, consid. 4.5).
5.4. In parallelo, i ricorrenti contestano la conclusione della Camera di diritto tributario secondo cui una tassazione illimitata per appartenenza personale poteva essere decisa anche su reclamo, ritenendola lesiva, in materia di imposte cantonali, dell'art. 235 LT/TI.
Considerano infatti che, contrariamente a quanto supposto dall'istanza inferiore, il loro scritto del 30 aprile 2017, che portava l'indicazione "reclamo contro la decisione di tassazione" non doveva essere inteso come un reclamo ai sensi degli art. 206 segg. LT/TI, bensì come una domanda di rettifica di errori di scrittura ai sensi dell'art. 235 LT/TI e che, in assenza della formulazione di un reclamo contro la tassazione, non era quindi nemmeno lecito che l'autorità fiscale passasse da un assoggettamento economico ad un assoggettamento illimitato, perché l'originaria decisione di tassazione era oramai cresciuta in giudicato e l'emanazione successiva di una decisione su reclamo non era permessa.
5.5. Anche tali considerazioni non possono essere però condivise.
Quella dell'interpretazione da dare allo scritto che i ricorrenti hanno indirizzato all'autorità fiscale il 30 aprile 2017, definito per altro espressamente come "reclamo", è infatti una questione relativa all'apprezzamento di una prova, che il Tribunale federale rivede nell'ottica del divieto d'arbitrio (DTF 143 IV 500 consid. 1.1). Una censura d'arbitrio non viene però formulata, perché gli insorgenti si limitano a fornire una propria lettura del documento in questione e ciò non basta. Procedendo in tal senso, si riferiscono inoltre a fatti che non risultano dal giudizio cantonale e che, mancando critiche specifiche in relazione all'accertamento di questi aspetti (art. 105 cpv. 2 LTF), non possono essere presi in considerazione (art. 105 cpv. 1 LTF; sentenza 9C_447/2024, citata, consid. 3.2).
Confermato l'inoltro di un reclamo, non di una domanda di rettifica, va in parallelo rilevato, come già fatto in sede cantonale, che la presentazione del reclamo permetteva anche all'autorità fiscale di rivedere la tassazione 2014 nel suo complesso, ivi compreso per quanto attiene all'assoggettamento (art. 48 cpv. 3 LAID), e che la decisione resa su reclamo non poteva essere nulla, come sostenuto dai contribuenti indicando a torto che - in assenza di un reclamo - l'originaria decisione di tassazione era cresciuta in giudicato.
5.6. In base ai contenuti del giudizio impugnato e del ricorso, restano di conseguenza da esaminare le critiche relative al domicilio fiscale che - per il periodo fiscale 2014 - la Corte cantonale ha confermato essere nel Cantone Ticino (giudizio impugnato, consid. 8 segg.).
6.
6.1. Riferendosi al merito, cioè alla conferma del domicilio fiscale nel Cantone Ticino, i ricorrenti considerano che il giudizio impugnato sia il risultato di un accertamento dei fatti manifestamente inesatto.
Nel capitolo che porta questo titolo, si riferiscono a più aspetti. Da un lato, osservano che non sarebbero stati valutati mezzi di prova "all'evidenza rilevanti", come il carteggio presso l'Ufficio controllo abitanti del Comune di C.________ (TI), che avrebbe dovuto essere acquisito agli atti ma non lo è stato. D'altro lato, indicano che nello stabilire il loro domicilio fiscale sarebbero stati presi in considerazione elementi "notoriamente discordanti", come quelli che risultano dalla consultazione del sito del Cantone Ticino relativo al movimento della popolazione, rispettivamente irrilevanti come l'esistenza - sempre nel Cantone Ticino - di stretti legami familiari, di relazioni bancarie, di una barca, di tre immobili, ecc.
6.2. Critiche che mirano a ridiscutere l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento (anche anticipato) delle prove, hanno per oggetto degli aspetti che il Tribunale federale rivede nell'ottica del divieto d'arbitrio (sentenza 9C_447/2024, citata, consid. 3.1).
La determinazione del centro degli interessi dei ricorrenti al 31 dicembre 2014 sulla base dei fatti accertati dall'istanza inferiore, quindi del loro domicilio per quell'anno, è invece una questione di diritto, che il Tribunale federale esamina liberamente (DTF 148 II 285 consid. 3.2.2; sentenza 9C_170/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 3.3).
6.3. Ora, gli insorgenti riconoscono che in relazione all'accertamento dei fatti e all'apprezzamento delle prove il loro dovere di motivazione era accresciuto perché chi muove critiche in tal senso deve argomentare, per ogni accertamento criticato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, perché l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la correzione di tale apprezzamento sarebbe suscettibile d'avere influenza sull'esito del litigio (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; sentenza 9C_447/2024, citata, consid. 3.2.1).
Ciò nonostante, essi si limitano a fornire una propria lettura della fattispecie rispettivamente di singole prove agli atti o delle quali è stata invano richiesta l'assunzione davanti all'ultima istanza cantonale, di modo che l'arbitrio non è dimostrato.
A titolo di esempio, va infatti rilevato che in merito al carteggio dell'Ufficio controllo abitanti del Comune di C.________ (TI), indicano soltanto che, non acquisendolo, "la Corte cantonale si è privata di un mezzo di prova pertinente in riferimento alla valutazione di elementi che avrebbero facilitato la determinazione del domicilio fiscale", mentre in merito all'accertamento dell'esistenza di "stretti legami familiari" rilevano che esso avrebbe dovuto essere sostituito da quello secondo cui in Ticino vi erano "dei famigliari o dei parenti stretti". Simili indicazioni sono però atte a segnalare che su determinati fatti o su determinate prove i ricorrenti hanno visioni differenti, non l'insostenibilità dell'accertamento dei fatti e/o dell'apprezzamento delle prove contenuti nel giudizio cantonale.
6.4. Respinte le critiche relative all'accertamento dei fatti e all'apprezzamento delle prove, resta da esaminare l'aspetto della determinazione del centro degli interessi dei ricorrenti al 31 dicembre 2014.
7.
7.1. Ora, gli insorgenti hanno notificato il trasferimento del domicilio nel Canton Svitto il 31 ottobre 2014 (precedente consid. A.a) e il fatto che, fino a quella data, il centro dei loro interessi si trovasse nel Cantone Ticino non viene messo in discussione.
Preso atto di quanto risulta dal giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF), quest'ultimo va però condiviso anche nella misura in cui indica - in base a un apprezzamento di tutti gli indizi emersi, come richiesto dalla giurisprudenza in materia (precedente consid. 4.1; sentenza 9C_447/2024, citata, consid. 4.1) - che al 31 dicembre 2014 il quadro complessivo riscontrato era ancora tale da confermare questa conclusione.
7.2. Anche senza considerare quanto è risultato dalla consultazione da parte della Corte cantonale del sito www.movpop.ti.ch, sulla cui liceità i ricorrenti esprimono riserve, con riferimento alla situazione accertata dall'istanza inferiore, il Tribunale federale deve infatti rilevare che:
(a) a partire dal 1° novembre 2014, i ricorrenti hanno preso in locazione un appartamento di 4.5 locali a D.________ (SZ) per un importo di fr. 2'350.-, ciò che costituisce senz'altro un indizio del trasferimento di domicilio;
(b) ciò nonostante, essi hanno continuato a disporre dell'appartamento di 220 mq, di proprietà di B.A.________, sito a C.________ (TI), e prove di un trasloco di suppellettili rispettivamente di effetti personali dal Cantone Ticino al Cantone Svitto non ne risultano, perché la sentenza cantonale non menziona tale aspetto e i ricorrenti non sostengono di avere addotto prove in tal senso che l'istanza inferiore non avrebbe considerato;
(c) per il periodo fiscale 2014, l'uso proprio e praticamente invariato dell'abitazione ticinese è confermato anche da un confronto dei consumi di energia elettrica per i periodi tra il 26 febbraio 2013 e il 10 febbraio 2014 e tra l'11 febbraio 2014 e il 3 marzo 2015;
(d) l'annunciato trasferimento dal Cantone Ticino al Cantone Svitto non si fonda su delle ragioni professionali, perché A.A.________ non era a quel tempo attiva professionalmente, mentre B.A.________ ha continuato a svolgere la propria attività lavorativa solo nel Cantone Ticino, anche dopo il 1° novembre 2014.
7.3. Sempre a sostegno della conclusione tratta dalla Camera di diritto tributario va in aggiunta osservato che:
(a) la ricorrente è nata all'estero, è giunta nel Cantone Ticino nel 2006 e, al momento dell'asserito trasferimento, non aveva nessun rapporto particolare con il Cantone Svitto;
(b) i rapporti familiari intrattenuti nel Cantone Ticino non saranno forse così stretti, come rilevato dai Giudici ticinesi ma criticato nell'impugnativa; tuttavia, ad essi non si contrappone nessun tipo di rapporto preesistente con il Cantone Svitto nemmeno per B.A.________;
(c) ai rapporti familiari nel Cantone Ticino si affiancano quelli professionali perché, nel periodo fiscale in discussione, il ricorrente era azionista, organo o dipendente di diverse società locali, quali la F.________ SA, la G.________ SA, e la H.________ SA (con sede e recapito in via xxx, c/o l'amministratore unico B.A.________);
(d) il legame con il Cantone Ticino è attestato anche per quanto riguarda il tempo libero, siccome nel 2014 i ricorrenti disponevano a C.________ (TI) di una barca, immatricolata dal xxx luglio 2014 con la targa TI xxx, e tra le proprietà immobiliari di B.A.________ vi è pure un rustico/grotto in località I.________ (TI), di cui è stato dichiarato il valore locativo anche per quell'anno.
7.4. Sempre in relazione al periodo fiscale 2014 - gli insorgenti non hanno nemmeno fornito elementi decisivi da contrapporre a quelli valutati, che rendono molto probabile la conclusione tratta dall'autorità fiscale (precedente consid. 4.2). In effetti, va rilevato che:
(a) siccome la determinazione del domicilio fiscale non dipende dalle dichiarazioni dei contribuenti (precedente consid. 4.1), gli annunci della partenza dal Comune di C.________, TI (xxx ottobre 2014) e dell'arrivo nel Comune di D.________, SZ (xxx novembre 2014), certificati da un documento dell'Ufficio del controllo abitanti, non sono determinanti;
(b) essi sostengono che dal 1° novembre 2014 B.A.________avesse nel Cantone Ticino solo lo statuto di lavoratore settimanale (cosiddetto ""Wochenaufenthalter"), ma prove specifiche relative ai suoi rientri nel Cantone Svitto per i fine settimana non ve ne sono, come non è sostanziato un soggiorno regolare della moglie nell'appartamento da loro locato a D.________ (SZ);
(c) i ricorrenti contestano la rilevanza del fatto di disporre di molteplici relazioni bancarie nel Cantone Ticino indicando che con l'e-banking si può oggi operare sui conti bancari da dove si vuole, ma non considerano che la Corte cantonale ha messo in evidenza anche il fatto che molteplici allegati alla dichiarazione fiscale 2014 (come del resto i certificati di salario della G.________ SA e della F.________ SA) non erano stati inviati a D.________ (SZ), bensì in Ticino.
7.5. In merito alle imposte cantonali, il ricorso dev'essere pertanto respinto e la tassazione per il periodo fiscale 2014 confermata.
8.
Per quanto precede, con riferimento all'imposta federale diretta il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Con riferimento alle imposte cantonali, esso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti, in solido ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF ). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Con riferimento all'imposta federale diretta, il ricorso è inammissibile.
2.
Con riferimento alle imposte cantonali, il ricorso è respinto.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 9'000.- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
4.
Comunicazione alle parti, alla Steuerverwaltung des Kantons Schwyz, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Lucerna, 27 agosto 2025
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless
Il Cancelliere: Savoldelli