Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_331/2025  
 
 
Sentenza del 6 agosto 2025  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Moser-Szeless, Presidente, 
Parrino, Beusch, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Brenno Martignoni Polti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Imposta di successione del Cantone Ticino, 
domanda di condono, 
 
ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 6 maggio 2025 (80.2025.97). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Col decesso di B.________, il... 2020, la sorella A.________ ha ereditato una sostanza di fr. xxx. L'Ufficio imposte di successione e di donazione del Cantone Ticino l'ha quindi astretta a pagare fr. xxx a titolo di imposta di successione.  
 
A.b. La liceità del prelievo dell'imposta di successione, contestata da A.________, è stata confermata sia su reclamo (18 aprile 2023) sia su ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (28 maggio 2024) e al Tribunale federale (sentenza 9C_388/2024 del 18 settembre 2024).  
 
A.c. Il 9 novembre 2024 l'Ufficio di esecuzione di U.________ ha notificato a A.________ un precetto esecutivo, ingiungendole di pagare entro 20 giorni l'imposta di successione, oltre agli interessi di ritardo, alla tassa di diffida e alle spese di esecuzione.  
 
B.  
 
B.a. Il 18 dicembre 2024 A.________ si è rivolta all'Ufficio imposte di successione e di donazione, chiedendo il condono dell'imposta di successione e degli interessi.  
 
B.b. Con decisione del 24 gennaio 2025, il citato Ufficio ha dichiarato irricevibile la domanda di condono.  
 
B.c. Con decisione del 20 marzo 2025, l'autorità fiscale ha respinto il reclamo del 24 febbraio precedente di A.________ e confermato che la domanda di condono non poteva essere ammessa.  
 
B.d. Nello stesso senso si è espressa la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino che, con sentenza del 6 maggio 2025, ha respinto il ricorso contro la decisione su reclamo, constatando sia la correttezza della non entrata in materia sulla domanda di condono che l'assenza delle condizioni previste dalla legislazione per ammettere un condono.  
 
C.  
 
C.a. Con ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale del 6 giugno 2025, A.________ ha contestato il giudizio cantonale davanti al Tribunale federale, chiedendo: in via principale, l'annullamento delle decisioni cantonali sulla domanda di condono, l'annullamento del conteggio relativo al tributo e agli interessi "di cui al precetto esecutivo 7 novembre 2024", il condono dal pagamento del tributo e degli interessi; in via subordinata, l'annullamento delle decisioni cantonali sulla domanda di condono, l'annullamento del conteggio relativo agli interessi "di cui al precetto esecutivo 7 novembre 2024", il condono dal pagamento degli interessi. Domanda di concedere l'effetto sospensivo al gravame.  
 
C.b. L'istanza inferiore e l'autorità fiscale ticinese hanno chiesto che l'effetto sospensivo non sia conferito. Il 12 luglio 2025 la ricorrente ha inoltrato ulteriori osservazioni.  
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio sia la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) che l'ammissibilità dei rimedio proposto (DTF 149 II 76 consid. 1). Quando il rispetto delle condizioni di ammissibilità del ricorso non è manifesto, spetta a chi lo ha redatto dimostrarlo (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 140 II 539 consid. 1.1).  
 
1.2. Giusta l'art. 83 lett. m LTF il ricorso in materia di diritto pubblico contro le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi è inammissibile. In deroga a questa regola, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante.  
La richiesta di condono oggetto di ricorso non riguarda né l'imposta federale diretta né l'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile, per le quali è stata prevista l'eccezione alla regola, bensì l'imposta cantonale di successione. A prescindere dall'esistenza di una questione d'importanza fondamentale o di un caso particolarmente importante, il ricorso in materia di diritto pubblico è pertanto inammissibile e va verificata l'esistenza delle condizioni per trattare il gravame come ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF; DTF 149 II 462 consid. 1.2.2; sentenza 9C_388/2024 del 18 settembre 2024 consid. 1.2). 
 
1.3. La sentenza querelata è una decisione finale (art. 90 e 117 LTF) che è stata pronunciata da un'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza (art. 86 e 114 LTF) e che è stata impugnata nei termini (art. 100 cpv. 1 e art. 117 LTF). Per potere esaminare il gravame come ricorso sussidiario in materia costituzionale, occorre però che l'insorgente disponga della necessaria legittimazione.  
 
1.3.1. Secondo l'art. 115 LTF sono legittimate a presentare un ricorso sussidiario in materia costituzionale le persone che hanno partecipato alla procedura davanti all'autorità inferiore o alle quali non è stata data la possibilità di farlo (lett. a) e che hanno un interesse attuale all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b).  
Non basta un interesse attuale di fatto; ci vuole un interesse giuridico (DTF 137 II 305 consid. 2). Nella fattispecie, un simile interesse è dato se la legge riconosce un diritto al condono; la critica secondo cui una norma è stata interpretata o applicata in modo arbitrario, formulata in un caso in cui il diritto al condono non è dato, non è sufficiente (DTF 149 I 72 consid. 3.1; sentenze 9D_2/2025 e 9D_3/2025 del 13 maggio 2025 consid. 2.3.2; 9D_1/2025 del 27 gennaio 2025 consid. 2.2.2). 
 
1.3.2. Ora, dalla sentenza impugnata risulta che le autorità amministrative e giudiziarie ticinesi hanno trattato la domanda di condono della ricorrente in base all'art. 167 LIFD (RS 642.11), applicato per analogia all'imposta cantonale di successione (giudizio impugnato, pag. 3 segg.). Per giurisprudenza constante, l'art. 167 LIFD non riconosce però nessun diritto al condono (sentenze 2D_45/2020 del 10 giugno 2021 consid. 2.2.2; 2D_20/2020 del 25 maggio 2020 consid. 2.2).  
Chiamata a dimostrare il rispetto delle condizioni di ammissibilità del ricorso che non sono manifeste, l'insorgente non fornisce nemmeno informazioni ulteriori, perché si limita a indicare di essere "senz'altro legittimata ad interporre ricorso ai sensi dell'art. 82 lett. a Legge sul Tribunale federale (...) ritenuto come la decisione è stata pronunciata in una causa di diritto pubblico", quindi ad aggiungere che l'impugnativa "soddisfa pure i criteri del ricorso costituzionale ai sensi dell'art. 113 e ss. LTF" e il fatto che il ricorso contenga anche censure relative all'interpretazione o all'applicazione arbitraria del diritto cantonale non è sufficiente (precedenti consid. 1.1. e 1.3.1). Di conseguenza, la legittimazione a ricorrere nel merito non può essere riconosciuta. 
 
1.4. Quando manca la legittimazione a ricorrere nel merito, resta lecito fare valere la disattenzione dei diritti di parte, la cui lesione costituisce un diniego di giustizia formale (cosiddetta "Star-Praxis"; DTF 149 I 72 consid. 3.1). La presentazione di critiche che non possono essere esaminate senza trattare direttamente o indirettamente il merito della vertenza è tuttavia esclusa (DTF 146 IV 76 consid. 2; sentenza 9D_1/2025, citata, consid. 2.2.3).  
Anche questa giurisprudenza non giova alla ricorrente. Per quanto non siano solo abbozzate - in contrasto con l'art. 106 cpv. 2 in relazione con l'art. 117 LTF, che richiedono una motivazione precisa - tutte le critiche presentate, comprese quelle di natura formale, sono infatti indissolubilmente legate al diniego del condono. Una parte di esse è inoltre rivolta contro l'agire delle autorità amministrative ed esecutive, non contro quello della Corte cantonale, che è l'unico possibile oggetto di censura (sentenza 9C_110/2025 del 10 giugno 2025 consid. 1.4). Non sono quindi date nemmeno le condizioni per riconoscere la legittimazione a ricorrere per motivi formali. 
 
2.  
 
2.1. Per quanto precede, sia quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico che quale ricorso sussidiario in materia costituzionale l'impugnativa dev'essere dichiarata inammissibile.  
 
2.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
2.3. Con l'emanazione di questa sentenza, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto.  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Lucerna, 6 agosto 2025 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Moser-Szeless 
 
Il Cancelliere: Savoldelli